Articoli recenti:

CERCHI LA SOLUZIONE MIGLIORE PER IL TUO UFFICIO? PARLIAMONE!

Che tu stia cercando una stampante multifunzione o una soluzione IT su misura, siamo sempre a disposizione per parlarne con te, senza impegno.

Normativa Smart working: la Legge 81/2017 sul lavoro agile – Parte 2

Nella prima parte abbiamo parlato dei concetti base dello smart working. Cos’è e come funziona. Ne abbiamo analizzato il significato a livello pratico e l’impatto che ha avuto sulla società e sulla nostra cultura. Ora possiamo fare il passo successivo, affrontando il tema in maniera più specifica.

Un aspetto importante è quello della normativa sullo smart working.

Già prima del 2020 il lavoro agile prendeva forma nel nostro ordinamento giuridico. Troviamo infatti la disciplina che regola lo smart working nella Legge 81/2017, e più precisamente negli articoli 18-24.

La nuova filosofia manageriale conquista così il suo spazio ufficiale. Analizziamo i singoli articoli e scopriamo quali sono gli aspetti da considerare quando si tratta di regolamento del lavoro agile.

SOMMARIO

Smart working nella Legge 81/2017

La Legge 81/2017 introduce nel nostro ordinamento giuridico la disciplina del lavoro agile o smart working.

Con questa normativa lo smart working, regolamentato nella legge italiana con il termine di lavoro agile, trova la sua definizione nell’ambito del lavoro subordinato, al fianco delle misure di tutela per il lavoro autonomo non imprenditoriale.

Viene qui precisato che si tratta di:

Una modalità di esecuzione della prestazione lavorativa basata sul concetto di flessibilità, in relazione ad orario e luogo di lavoro.

Entriamo nel merito degli aspetti che costituiscono ufficialmente il regolamento del lavoro agile.

Approfondiamo quanto stabilito negli articoli 18-23 della Legge 22 maggio 2017 n.81, quadro normativo dedicato al tema.

Articolo 18: le basi del lavoro agile

L’articolo 18 è dedicato ad introdurre il tema del lavoro agile. Viene qui descritto come una nuova modalità di organizzazione del lavoro, che si discosta dall’impostazione classica del lavoro subordinato.

Questa prima parte di normativa sullo smart working stabilisce che la prestazione debba essere svolta senza l’obbligo di una postazione fissa. Si lavora quindi in parte in ufficio e in parte altrove, generalmente a casa propria ma senza alcun vincolo spaziale.

Per quanto riguarda l’orario del lavoro agile, la normativa prevede che siano rispettati i limiti massimi giornalieri e settimanali standard, ossia quelli dettati dalla legge in materia e dai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL).

Viene stabilita anche la responsabilità del datore di lavoro di assicurare il buon funzionamento e la sicurezza degli strumenti tecnologici da lui forniti al lavoratore. Ciò vale anche per la modalità di lavoro agile alle dipendenze della Pubblica Amministrazione.

Articolo 19: organizzazione, forma e accordi per il lavoro agile

L’articolo 19 pone l’accento sugli accordi tra datore di lavoro e lavoratore per la richiesta di lavoro agile.

Lo smart working, per legge, deve presupporre un accordo stipulato per iscritto.

In base a tale accordo vengono definiti alcuni aspetti, quali i tempi di riposo per il lavoratore e le misure da adottare nel momento in cui questi deve disconnettersi dagli strumenti tecnologici utilizzati per le attività lavorative.

Per quanto riguarda il trattamento retributivo di chi lavora a distanza, esso deve essere pari a quello di chi svolge la stessa attività con presenza fisica nel luogo di lavoro.

L’articolo 19 stabilisce infine che l’accordo per il lavoro agile possa essere a termine oppure a tempo indeterminato, prevedendo anche specifiche regole per il recesso.

Articolo 20: trattamento e apprendimento per i lavoratori in smart working

Il trattamento economico e normativo di chi svolge attività lavorativa in modalità di lavoro agile deve essere il medesimo dei lavoratori che svolgono la stessa mansione all’interno dell’azienda.

L’articolo 20 disciplina inoltre il diritto all’apprendimento permanente, che deve essere garantito anche a chi lavora da remoto.

La modalità di apprendimento può essere formale, non formale oppure informale. A ciò si accompagna il diritto alla certificazione periodica delle competenze acquisite.

Articolo 21: controllo e disciplina della modalità di lavoro agile

Un aspetto importante della normativa sullo smart working è quello relativo all’esercizio del potere di controllo da parte del datore di lavoro.

Come ed in quale misura monitorare e verificare l’effettiva prestazione lavorativa svolta dal dipendente?

Le condizioni devono essere indicate nell’accordo sulla modalità di lavoro agile stipulato tra datore e lavoratore. In tale documento sono individuate anche le condotte che possono portare a sanzioni disciplinari.

Articolo 22: la sicurezza sul lavoro in modalità smart working

Per il lavoro agile il datore di lavoro deve garantire salute e sicurezza del lavoratore. A tale scopo è tenuto a consegnare al dipendente e al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) un’apposita informativa scritta.

L’informativa sulla sicurezza è un documento obbligatorio che evidenzia tutti i possibili rischi generali e specifici connessi all’attività svolta in modalità agile.

La legge attribuisce un ruolo attivo anche al lavoratore, che deve cooperare alla sicurezza e applicare correttamente le misure preventive previste.

Articolo 23: infortuni e malattie nel regolamento sul lavoro agile

L’articolo 23 disciplina il diritto alla tutela dei lavoratori rispetto agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali legate alla modalità di lavoro agile.

Sono compresi anche i rischi affrontati durante il percorso tra l’abitazione e il luogo scelto per svolgere l’attività lavorativa.

Siamo arrivati alla conclusione del nostro articolo. Abbiamo chiarito quali sono gli aspetti del lavoro agile oggetto della normativa vigente, ossia la Legge 81/2017.

Approfondimenti correlati

Articolo precedente

Nota editoriale – I contenuti e le immagini di questo blog sono ideati e curati dal team Aarontech. Alcuni testi ed immagini vengono redatti con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale, sempre sotto revisione editoriale del nostro team, che ne verifica accuratezza dei contenuti e coerenza con la nostra linea comunicativa prima della pubblicazione. Per noi la tecnologia è uno strumento che amplifica il lavoro delle persone, non lo sostituisce. Lo stesso principio che raccontiamo ai nostri clienti lo applichiamo anche a come lavoriamo noi.